La riforma della riscossione entra in atto per una gestione più efficace del recupero crediti
27 Settembre 2024 Agenzia delle entrateRecupero creditiRiforma della riscossione
In questo articolo:
Partiamo subito col dire che la riforma della riscossione era necessaria per ottenere una miglior gestione del recupero dei crediti soprattutto quando questo riguardava enti pubblici.
Il D.Lgs. n. 110/2024 ha riformato le funzioni dell’agente della riscossione, assegnando all’Agenzia delle Entrate-Riscossione i seguenti compiti descritti nell’art.2:
- Notifica tempestiva delle cartelle di pagamento: secondo quanto stabilito dall’art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, o dall’art. 26 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, riguardante la notifica degli atti della pubblica amministrazione, entro il nono mese successivo all’affidamento del carico, o entro un termine più lungo in caso di eventi eccezionali.
- Notifica degli atti interruttivi della prescrizione del credito: seguendo le modalità indicate per la notifica delle cartelle di pagamento.
- Recupero coattivo del credito: eseguire le azioni necessarie per il recupero forzato dei crediti.
- Rendicontazione mensile: fornire un resoconto delle attività svolte all’ente creditore entro la fine di ogni mese.
Inoltre, è prevista la gestione del discarico dei crediti.
C’è da dire però che nonostante sia già entrata in vigore, alcune attività saranno completamente operative a partire dal 1° gennaio 2025.
La legge della delega fiscale in aiuto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Il sistema nazionale della riscossione ha registrato diverse problematiche in merito alla gestione e all’attività di recupero coattivo dei crediti degli enti pubblici. La legge delega ha quindi proposto al Governo di rendere più efficienti i sistemi di riscossione nazionale e locale, semplificando le procedure del recupero crediti. Per conseguenza, il Governo si è concentrato su misure che favoriscono l’adempimento spontaneo da parte del contribuente, ma anche misure che velocizzino e limitino l’area di competenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai carichi con maggiori possibilità di introito.
Qual è la nuova procedura di discarico con la nuova riforma della riscossione?
Con la riforma della riscossione, a partire dal 1° gennaio 2025, le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento saranno oggetto di discarico.
Inoltre, la comunicazione di discarico sarà anticipata per le quote relative alla chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, oppure se, tramite l’accesso effettuato ai sensi dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, viene constatata l’assenza di beni aggredibili del debitore o l’assenza di nuovi beni rispetto ai quali, nei due anni precedenti, l’attività di recupero è stata infruttuosa, anche parzialmente.
Il discarico automatico è temporaneamente escluso per le quote affidate che presentano le seguenti situazioni (art. 4):
- a) Al 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento:
- La riscossione è sospesa;
- Sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali.
- b) Tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno successivo:
- Sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- Sono intervenute dilazioni ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge ancora in essere al termine del 31 dicembre, oppure per i quali, entro la stessa data, si sono verificati inadempimenti, revoche o decadenze dal beneficio, oppure è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi, anche non continuativi.
Queste quote saranno oggetto di discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo:
- Alla cessazione della sospensione o alla conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
- All’inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, oppure alla revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).
Quali sono i nuovi piani di dilazione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con questa nuova riforma riscossione, nel caso in cui il contribuente si trovasse in una temporanea situazione di difficoltà, vi è la possibilità di richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di pagare le somme iscritte a ruolo in modo rateale.
Se il debito è pari o inferiore a €120.000, la rateizzazione può essere concessa su semplice richiesta fino a un massimo di:
- 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili per le richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2029.
Se la temporanea difficoltà è documentata, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo può essere concessa con le seguenti modalità:
- Per somme superiori a €120.000, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
- Per somme fino a €120.000:
- Da 85 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- Da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- Da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate a partire dal 1° gennaio 2029.
La temporanea situazione di difficoltà deve essere documentata dal contribuente:
- Se persona fisica o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato, tramite l’ISEE del nucleo familiare, considerando sia il debito da rateizzare sia eventuali debiti già in corso di rateazione.
- Se soggetto diverso, considerando l’indice di liquidità e il rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in corso di rateizzazione, oltre al valore della produzione.
Le modalità per le richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2024 rimangono invariate.
L’estratto di ruolo e l’impugnabilità
Il comma 4-bis L’art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato riscritto dalla riforma della riscossione confermando che “l’estratto di ruolo non è impugnabile”.
Tuttavia, il ruolo e la cartella di pagamento, se notificati in modo non valido, possono essere impugnati direttamente se il debitore dimostra in giudizio che l’iscrizione a ruolo può causargli un pregiudizio nei seguenti casi:
- In base a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
- Per la riscossione di somme a credito nei confronti di enti pubblici, come indicato nell’art. 1 del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, e nell’art. 48-bis del d.p.r. n. 602;
- Per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione;
- Nell’ambito delle procedure previste dal codice dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14);
- In relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
- Nell’ambito della cessione di azienda, secondo quanto previsto dall’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1992, n. 472.
Come cambia la riscossione nei confronti dei coobbligati?
Grazie alla riforma della riscossione, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 18, comma 1, lettera l), n. 2), della legge delega n. 111/2023, il Legislatore ha introdotto significative modifiche riguardanti la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali. Queste modifiche mirano a proteggere il diritto di difesa dei coobbligati, garantendo al contempo le tutele del credito per l’Erario.
Essenzialmente sono due:
– la prima modifica riguarda la coobbligazione solidale sia paritetica( quindi quando il creditore può rivalersi indipendentemente su qualsiasi coobbligato) sia sussidiaria (quando il creditore deve prima rivalersi prima sul coobbligato principale e solo successivamente nei confronti degli altri coobbligati sussidiari);
– la seconda modifica riguarda invece solamente i casi di coobbligazione sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito viene sospesa anche per i coobbligati sussidiari, a partire dal pagamento della prima rata e per tutta la durata del piano di rateizzazione ottenuto dal debitore principale. In questo caso, l’Agente della riscossione informa i coobbligati sussidiari della concessione della rateizzazione, specificando il numero di rate e la durata del piano.
La razionalizzazione dell’Istituto della Compensazione Volontaria
Infine, la riforma della riscossione ha apportato modifiche significative all’istituto della “compensazione volontaria dei crediti d’imposta” con gli importi iscritti a ruolo.
Questo istituto mira a rendere più efficiente il recupero dei carichi iscritti a ruolo, annullando debiti reciproci tra Erario e contribuente e prevenendo esecuzioni forzate infruttuose.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizza questo strumento per acquisire pretese tributarie in modo più rapido ed efficace rispetto all’esecuzione forzata.
Le principali differenze rispetto alla normativa precedente sono:
- La compensazione è ora legata all’effettivo inadempimento, verificabile 60 giorni dopo la notifica delle cartelle di pagamento, mentre prima era sufficiente l’esistenza di iscrizioni a ruolo.
- La compensazione volontaria si applica solo a rimborsi di crediti fiscali superiori a 500 euro, inclusi quelli relativi a imposte indirette, mentre prima non c’era una soglia minima e non era specificato che si applicasse anche alle imposte indirette.
In caso di inadempimento, l’Agenzia delle Entrate segnala la situazione all’Agente della riscossione che mette a disposizione il credito da rimborsare. Questo credito viene accreditato su una contabilità speciale e rimane disponibile fino al 31 dicembre dell’anno successivo per l’eventuale riscossione forzata.
L’Agente della riscossione notifica al contribuente una proposta di compensazione tra il credito e il debito, sospendendo l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni l’accettazione o meno della proposta. Se accettata, il credito e gli importi iscritti a ruolo vengono compensati, con eventuale restituzione delle somme residue. L’Agenzia delle Entrate trasferisce poi le somme accantonate all’Ente creditore, trattenendo gli importi per le spese di notifica e gestione della procedura.
In caso di rifiuto, l’Agente della riscossione comunica la mancata adesione all’Agenzia delle Entrate e mantiene le somme accantonate per avviare il recupero coattivo del credito. Questa nuova previsione risolve una criticità della prassi precedente, che si basava su un provvedimento di rango secondario senza una specifica normativa di fonte ordinaria.
Che dire, un bel cambio rivoluzionario che sicuramente farà molto discutere ma, al tempo stesso, permetterà di cambiare le cose rispetto al sistema fino adesso messo in atto.
Hai dubbi o quesiti in merito a queste nuova riforma della riscossione entrata in atto?
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